Legge sul lavoro

Ordinanza 1 (OLL 1) contiene definizioni e precisazioni.
Ordinanza 2 (OLL 2) prevede delle disposizioni speciali per alcune categorie di imprese e di lavoratrici e lavoratori.
Ordinanza 3 (OLL 3) regolamenta diritti e  obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti relativamente alla protezione della salute.
Ordinanza 4 (OLL 4) regolamenta le disposizioni applicabili alle aziende industriali, oltre che la procedura di autorizzazione dei piani.
Ordinanza 5 (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) persegue la protezione della salute e della sicurezza dei giovani presso il posto di lavoro fino a 18 anni.

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I commenti spiegano le nuove regolamentazioni e mostrano, avvalendosi di esempi pratici, come esse debbano essere interpretate e applicate. Sono utili soprattutto per gli organi esecutivi di cui alla Legge sul lavoro quali strumenti di lavoro ausiliari, ma anche per tutti i responsabili dell’amministrazione e i responsabili presso le aziende, i membri delle commissioni del personale, le associazioni professionali e i consulenti giuridici attivi in questi ambiti.

Il commento sulle ordinanze 3 e 4 relative alla Legge sul lavoro è molto importante per il lavoro delle rappresentanze del personale poiché, nell’ambito della tutela della salute, sono presenti le più ampie possibilità di consultazione.

Link all'opuscolo
Importanti disposizioni su lavori pericolosi e disagevoli in caso di gravidanza e maternità sono contenute all’interno dell’Ordinanza sulla protezione della maternità del Dipartimento federale dell’economia (DFE).

La legge sul lavoro è composta da due parti:

  • Protezione della salute (art. 6, 35 e 36a LL, oltre che, tra l’altro, OLL 3)
  • Orari di lavoro e tempi di riposo

Sebbene, in linea di principio, la Legge sul lavoro sia applicabile per tutte le aziende e le lavoratrici e i lavoratori della Svizzera, sussistono determinate  eccezioni.

Le seguenti imprese e lavoratori non devono ricorrere né alle disposizioni in materia di protezione della salute, né alle disposizioni in materia di orari di lavoro e tempi di riposo:

  • imprese familiari
  • imprese soggette alla legislazione federale sul lavoro presso le aziende di trasporto pubblico
  • imprese soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima con un impiego della bandiera svizzera
  • ecclesiastici e altre persone al servizio della chiesa, oltre che membri di case professe, case madri e altre comunità religiose
  • equipaggi di compagnie di trasporto aereo svizzere
  • personale domiciliato in Svizzera di amministrazioni pubbliche di Stati stranieri o di organizzazioni internazionali (v. anche la disposizione del DFE sulle organizzazioni internazionali)
  • uomini di affari in viaggio ai sensi della legislazione federale
  • lavoratori soggetti all’Accordo del 21 maggio 1954 sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno

Le imprese qui di seguito riportate devono applicare solamente le disposizioni sulla protezione della salute:

  • amministrazioni di Confederazione, cantoni, e comuni, istituti di diritto pubblico privi di personalità giuridica, oltre che enti di diritto pubblico, nella misura in cui la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori occupati presso di essi godano di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto pubblico, fatta eccezione per le aziende della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, per cui può essere completamente applicabile la LL
  • lavoratori che esercitano una funzione dirigente elevata
  • lavoratori che esercitano un’attività artistica indipendente
  • lavoratori che esercitano un’attività scientifica
  • insegnanti di scuole private e insegnanti, assistenti sociali, educatori e sorveglianti presso degli istituti

Le seguenti imprese devono applicare solamente le disposizioni relative all’età minima:

  • imprese agricole, comprese le aziende che forniscono servizi accessori dove vengono prevalentemente elaborati o impiegati i prodotti dell’attività principale, oltre che i punti locali di raccolta del latte e le aziende correlate che lo lavorano;
  • aziende con una produzione prevalentemente associata all‘orticoltura; delle singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili a queste imprese, a fronte di un’ordinanza, laddove ciò fosse necessario per la protezione degli apprendisti
  • imprese attive nel settore ittico
  • nuclei familiari privati

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