Secondo le indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro e in conformità alle disposizioni all’Art. 48 della Legge sul Lavoro, i lavoratori o la loro rappresentanza devono essere informati e consultati quando vengono introdotti sistemi di sorveglianza e controllo, e ciò deve avvenire prima che il datore di lavoro prenda una decisione in tal senso. Se la decisione non tiene conto, o tiene conto solo in parte, delle preoccupazioni dei dipendenti, dev’essere motivata.
Tuttavia, a seconda del settore e/o dell'azienda, regolamenti di più ampia portata possono essere concordati in contratti collettivi o in regolamenti di partecipazione aziendale.
Art. 2.9.2 Protezione dei dati e della personalità
Il rapporto di lavoro deve essere caratterizzato dal rispetto e dalla tolleranza. Le collaboratrici e i collaboratori non devono essere discriminate/i, né direttamente né indirettamente, in ragione delle caratteristiche personali quali il sesso, l’età, la provenienza, la lingua e la cultura, nonché il grado di occupazione. Tutte le parti coinvolte forniscono il loro contributo in tal senso.
Swisscom rispetta e protegge la personalità della collaboratrice/del collaboratore e, nel rispetto dei criteri ergonomici, provvede alla protezione adeguata della sua salute.
Tramite misure di prevenzione e riabilitazione nell’ambito della gestione della salute in azienda, Swisscom intende ridurre al minimo possibile gli effetti negativi derivanti da problemi di salute in seguito a malattia o infortunio nell’interesse dei collaboratori e dell’azienda. Swisscom mira a reintegrare nel processo lavorativo i collaboratori con problemi di salute attraverso adeguati provvedimenti nella misura in cui la situazione aziendale lo consente.
In caso di divergenze con Swisscom, la collaboratrice/il collaboratore può ricorrere ad una persona di fiducia. Ciò vale in particolare per quanto concerne:
- la classificazione personale conforme al sistema di salario e alla valutazione
- delle collaboratrici e dei collaboratori;
- la lesione della personalità da parte del preposto o di altre collaboratrici/altri
- collaboratori, in particolare le molestie sessuali e i casi di mobbing;
- il licenziamento ordinario;
- il cambiamento del luogo di lavoro o del settore di attività.
La collaboratrice/Il collaboratore è tenuta/o a mettere a disposizione di Swisscom tutti i dati personali necessari per il rapporto di lavoro e a comunicare a Swisscom gli eventuali cambiamenti. Swisscom garantisce la protezione dei dati personali. La collaboratrice/Il collaboratore ha in particolare il diritto di visionare il dossier personale e i dati che la/lo concernono.
I principi per l’elaborazione Smart-Data dei dati personali delle collaboratrici/dei collaboratori sono disciplinati in un regolamento a parte.
Swisscom allestisce attestati di lavoro privi di messaggi codificati.
Quando vengono elaborati accordi aziendali in materia di Smart Data rispettivamente di protezione dei dati, è essenziale assicurarsi che tali regolamenti vengano redatti e approvati in collaborazione e con la partecipazione del sindacato o degli organi di rappresentanza dei lavoratori. Tali accordi richiedono il consenso sia del datore di lavoro che dei dipendenti.
I seguenti accordi potrebbero avere senso:
- Accordo sulla protezione dei dati
- Regolamento sugli Smart Data
- Accordo aziendale sul tema del trattamento dei dati personali
- Accordo quadro GDPR (per le aziende soggette al GDPR)
- Accordo aziendale sull'uso di sistemi informatici sulla base del GDPR
- Accordo aziendale sulla sorveglianza con video e telecamere
- Accordo aziendale sull'introduzione e l'uso di Office 365
- Accordo di lavoro sull'uso di Internet e dei media sociali
- Accordo aziendale sul controllo degli accessi - Edifici e aree
- Accordo aziendale sull'introduzione di registrazioni telefoniche
- Accordo aziendale sul tema del sistema per le informazioni personali
- Accordo aziendale sull'automatizzazione delle risorse umane
- Accordo aziendale sull'introduzione dell'intelligenza artificiale (IA) e degli algoritmi
- …(Elenco non esaustivo)