Forme di collaborazione

Si può effettuare una distinzione tra le seguenti forme di collaborazione:

  • Collaborazione diretta:
    I collaboratori vengono coinvolti direttamente dai loro superiori. Le forme di collaborazione dirette e spontanee vengono implementate dai quadri dirigenti e/o dagli organi. Essi sono liberi di definire delle forme di collaborazione vincolanti. In questo contesto, spontaneo significa solo che non esiste alcun obbligo di collaborazione previsto ai sensi di legge o di un CCL. La collaborazione diretta costituisce parte integrante del senso e dei principi di direzione.
     
  • Collaborazione indiretta:
    I collaboratori vengono coinvolti indirettamente dai rappresentanti di interessi eletti, dalla rappresentanza del personale, risp. dai relativi membri. Le forme di collaborazione vincolanti indirette vengono implementate da parte dei membri della rappresentanza del personale e/o dalla rappresentanza del personale. Vincolanti poiché, ai sensi di legge o del contratto collettivo di lavoro, è previsto di consultare, lasciar intervenire o fare co-decidere i collaboratori, risp. i relativi sostituti. Queste forme di collaborazione hanno un carattere vincolante per tutti i superiori, risp. organi.

Il presente manuale tratta la collaborazione indiretta, seppur vincolante, tramite rappresentanze di interessi elette. In questo senso si deve comunque considerare, nella singola azienda, un’implementazione di entrambe le forme di collaborazione e si dovrebbe chiarire nell’ambito di quali temi di collaborazione si applicano quali forme di collaborazione.

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