Forme indirette e vincolanti di collaborazione

In diverse occasioni il legislatore impone al datore di lavoro la collaborazione di datore di lavoro, dipendenti, risp. le loro rappresentanze. Si parla di forme indirette di collaborazione, poiché tra i lavoratori e il datore di lavoro è presente un rappresentante eletto, risp. un sindacato competente. Le forme di collaborazione indirette sono vincolanti. Ciò significa che i diritti di partecipazione descritti nelle leggi devono essere salvaguardati. Questo di norma avviene tramite la RP o il sindacato. Se non viene eletta una RP il datore di lavoro deve concedere a tutti i lavoratori questi diritti di partecipazione.

Esempi di forme indirette e vincolanti di collaborazione:

  • Partenariato sociale extra-aziendale tra i sindacati e il datore di lavoro, risp. un’associazione di datori di lavoro
  • Partenariato sociale all’interno dell’azienda tra la rappresentanza del personale e la direzione
  • Rappresentanze di lavoratori delegate nell’ambito del consiglio d’amministrazione
  • Rappresentanze di lavoratori elette in seno al consiglio di fondazione della cassa pensioni
  • Commissioni paritarie

Diritto a una rappresentanza del personale
Per rappresentanza dei lavoratori, la legge intende la rappresentanza legittimata, ai sensi di legge o sul piano giuridico, degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, risp. del personale dirigente.

Sono numerosi i sinonimi del concetto di rappresentanza dei lavoratori:

  • Commissione aziendale o Commissione degli impiegati
  • Consiglio di rappresentanza del personale o Consiglio aziendale
  • Rappresentanza del personale
  • Commissione dei collaboratori o Commissione del personale

Chi ha diritto ai rappresentanti del personale?
In tutte le aziende private con almeno 50 collaboratori, ai sensi dell’art. 3 della legge sulla partecipazione i lavoratori hanno diritto a eleggere 3 propri rappresentanti. Gran parte dei contratti collettivi di lavoro vengono integrati, inoltre, da numerosi regolamenti sulla partecipazione. Nelle aziende federali o cantonali esi-stono decreti relativi nelle leggi sul personale. 

Estratto dalla legge sulla partecipazione:

Art. 3 Diritto di essere rappresentati
Nelle imprese che occupano almeno cinquanta lavoratori, questi possono designare, tra di loro, uno o più organi che li rappresentino.

Art. 5 Prima elezione
1 Se un quinto dei lavoratori ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto segreto, se la maggioranza dei votanti auspica la formazione di un organo che rappresenti i lavoratori. Nelle imprese con più di 500 lavoratori, è sufficiente che la votazione sia richiesta da cento lavoratori.

2 L’elezione è organizzata se la maggioranza dei votanti si pronuncia in favore della formazione di una simile rappresentanza.

3 Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l’elezione.

Art. 6 Principi dell’elezione
I rappresentanti dei lavoratori sono designati da un’elezione generale e libera. Essa si svolge a voto segreto, se un quinto dei lavoratori che vi partecipano ne fa richiesta.

Art. 7 Numero dei rappresentanti
1 Il datore di lavoro e i lavoratori determinano congiuntamente il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori. La dimensione e la struttura dell’impresa devono essere adeguatamente tenute in considerazione. 

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