Diritti di collaborazione

La domanda a cui si deve rispondere in questa sede è: nell’ambito di quali decisioni chi ha quali diritti/obblighi, risp. facoltà di collaborazione (matrice decisionale e di collaborazione)?

In Svizzera, a differenza dei paesi vicini, non esiste una legge sull’organizzazione sociale delle imprese complessiva. Dal 1993 esiste però una legge sulla partecipazione. Tuttavia in tale legge i diritti di partecipazione non vengono regolamentati in modo esaustivo. Sono presenti ulteriori diritti di partecipazione nelle diverse leggi. Pertanto la situazione giuridica è assolutamente confusa. Delle regolamentazioni importanti si trovano all’interno della Legge sulla partecipazione, del Codice delle obbligazioni e della Legge sul lavoro. Analogamente, la Legge sul personale federale e le legislazioni cantonali sul personale contengono delle regolamentazioni in materia di collaborazione.

I diritti collettivi di partecipazione non sono definiti né applicati in maniera unitaria all’interno della legge. Trovano applicazione i seguenti diritti:

  • Diritto all’informazione e all’affissione
  • Diritto a essere ascoltati (audizione)
  • Diritto di partecipazione o di intervento
  • Approvazione

I diritti individuali di partecipazione contenuti nella legge sono: 

  • Diritto all’informazione e all’affissione
  • Assenso del collaboratore

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