In Svizzera, a differenza dei paesi vicini, non esiste una legge sull’organizzazione sociale delle imprese complessiva. Dal 1993 esiste però una legge sulla partecipazione. Tuttavia in tale legge i diritti di partecipazione non vengono regolamentati in modo esaustivo. Sono presenti ulteriori diritti di partecipazione nelle diverse leggi. Pertanto la situazione giuridica è assolutamente confusa. Delle regolamentazioni importanti si trovano all’interno della Legge sulla partecipazione, del Codice delle obbligazioni e della Legge sul lavoro. Analogamente, la Legge sul personale federale e le legislazioni cantonali sul personale contengono delle regolamentazioni in materia di collaborazione.
I diritti collettivi di partecipazione non sono definiti né applicati in maniera unitaria all’interno della legge. Trovano applicazione i seguenti diritti:
- Diritto all’informazione e all’affissione
- Diritto a essere ascoltati (audizione)
- Diritto di partecipazione o di intervento
- Approvazione
I diritti individuali di partecipazione contenuti nella legge sono:
- Diritto all’informazione e all’affissione
- Assenso del collaboratore