Licenziamenti collettivi/trasferimenti aziendali/fusioni

Il Codice delle obbligazioni ha definito dei diritti di partecipazione molto concreti per i rappresentanti del personale in caso di trasferimenti aziendali e di licenziamenti collettivi:

Art. 333a Consultazione della rappresentanza dei lavoratori / Trasferimento dell’azienda
1 Il datore di lavoro che trasferisce l’azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su:
a. il motivo del trasferimento;
b. le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.

2 Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, la rappresentanza di quest’ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise

Art. 335f Consultazione della rappresentanza dei lavoratori / licenziamenti di massa
1 Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.

2 Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

3 Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicar loro in ogni caso, per scritto:
a. i motivi del licenziamento collettivo;
b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati;
c. il numero dei lavoratori abitualmente occupati;
d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

4 Il datore di lavoro trasmette all’ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

Art. 335d Licenziamento collettivo – definizione
Per licenziamento collettivo s’intendono i licenziamenti annunciati presso un’azienda dal datore di lavoro entro 30 giorni per ragioni che non hanno nulla a che vedere con la persona del dipendente e che coinvolgono:

  1. almeno 10 dipendenti presso aziende che, di norma, hanno un organico maggiore di 20 unità e minore di 100 unità;
  2. almeno 10% dei lavoratori presso aziende che, di norma, hanno un organico di almeno 100 unità, ma con meno di 300 dipendenti;
  3. almeno 30 dipendenti presso aziende che, di norma, hanno un organico di almeno 300 dipendenti.

Art. 335g Procedura
1 Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica.

2 La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l’articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

3 L’ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni.

4 Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all’ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

Anche nella legge sulla fusione sono definiti i diritti di partecipazione:

Art. 14 Rapporto di fusione 
1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme.

2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci.

3 Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:

a. lo scopo e le conseguenze della fusione;
b. il contratto di fusione;
c. il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l’importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
d. se del caso, l’importo dell’indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un’indennità;
e. le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio;
f. se del caso, l’importo dell’aumento di capitale della società assuntrice;
g. se del caso, l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione;
h. in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell’ambito della nuova forma societaria;
i. le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;
j. le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione;
k. se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo.

Art. 28 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 
1 La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta, per la società trasferente e la società assuntrice, dall’articolo 333a del Codice delle obbligazioni 20.

2 La consultazione deve avvenire prima della decisione di cui all’articolo 18. L’organo superiore di direzione o di amministrazione deve riferire sull’esito della consultazione all’assemblea generale, prima della decisione.

3 Se le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono rispettate, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l’iscrizione della fusione nel registro di commercio.

4 Il presente articolo si applica anche alle società assuntrici con sede all’estero.

Rimani aggiornato

In modo personale, veloce e diretto

Vuoi sapere per cosa ci impegniamo? Abbonati alla nostra newsletter! I nostri segretari e le nostre segretarie regionali saranno felici di rispondere alle tue richieste personali.

syndicom nei tuoi paraggi

Nei segretariati regionali troverai sostegno e una consulenza competente

Abbonare la newsletter