Quando si parla di partecipazione ci si imbatte regolarmente in situazioni in cui l’una o l’altra parte giudica diversamente uno stato di cose. Oppure avviene, se i diritti di partecipazione sono regolati in maniera chiara, che le parti interessate non condividono la medesima opinione. In questi casi è importante che il procedimento di risoluzione dei conflitti venga regolamentato in maniera univoca, prima che si manifesti il conflitto.
Una possibile soluzione potrebbe delinearsi nel modo indicato qui di seguito:
- Livello 1: Risoluzione del conflitto internamente all’azienda: accordo tra le parti interessate alla partecipazione al corrispondente livello di partecipazione. Se non si addiviene ad alcun accordo, si passa al livello di rappresentanti del personale e di direzione aziendale. Se non si rappiunge ad alcun accordo, si passa al livello 2.
- Livello 2: Trattative a livello di categoria: accordo tra rappresentanti del personale e di direzione aziendale, sindacato o associazione dei datori di lavoro (se presente). Se non si addiviene ad alcun accordo, si passa al livello 3.
- Livello 3: Procedura arbitrale: Un tribunale arbitrale nominato dalle parti – costituito da un rappresentante dei lavoratori e da uno del datore di lavoro, oltre a un presidente designato congiuntamente – è chiamato a decidere in via definitiva.
Il procedimento di risoluzione dei conflitti dovrà assolutamente essere definito per iscritto dal punto di vista del regolamento.