Diritto collettivo di approvazione

Prima dell’introduzione di nuove disposizioni la rappresentanza dei dipendenti o, se essa non è presente, la maggioranza dei dipendenti interessati deve annunciare la propria approvazione. Nella prassi del contratto collettivo di lavoro si parla allora di codecisione.

Si tratta di un ambito della partecipazione che è sottoposto a questo diritto di approvazione e che può essere trasformato soltanto con l’approvazione della rappresentanza del personale. 

Gli affari qui di seguito indicati necessitano dell’approvazione della rappresentanza del personale:

LL, Art. 10, capoverso 2, Lavoro diurno e serale
2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine del lavoro diurno e serale dell’azienda possono essere fissati diversamente tra le 5 e le 24. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale dell’azienda deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.

LL, Art. 18, Divieto del lavoro domenicale
1 Il lavoro è vietato nell’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l’articolo 19.

2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l’intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un’ora al massimo.

LL, Art. 28, Derogazioni lievi, Disposizioni sull’orario di lavoro
Nei permessi concernenti la durata del lavoro, l’autorità può eccezionalmente prevedere lievi derogazioni alla legge o a una ordinanza, qualora l’applicazione rigorosa suscitasse difficoltà straordinarie e in quanto la maggioranza dei lavoratori interessati o la loro rappresentanza nell’azienda vi acconsenta.

LL, Art. 37, Regolamento aziendale
1 Ciascuna azienda industriale deve avere un regolamento aziendale.

2 Per ordinanza, un regolamento aziendale può essere prescritto anche alle aziende non industriali, in quanto tale regolamento sia giustificato dalla natura dell’esercizio o dal numero dei lavoratori.

3 Le altre aziende non industriali possono darsi un regolamento aziendale, conformandosi al presente capo.

4 Il regolamento aziendale è convenuto per iscritto fra il datore di lavoro e una delegazione liberamente eletta dai lavoratori o è emanato dal datore di lavoro dopo consultazione con i lavoratori.

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