Le più ampie possibilità di compartecipazione per i rappresentanti dei lavoratori sono previste nel settore della tutela della salute e della previdenza sanitaria. Pertanto il corrispondente articolo sul diritto di compartecipazione appare piuttosto camuffato sotto il concetto di audizione dei lavoratori.
Commento: Il testo di legge è molto chiaro al riguardo. Oltre a un’informazione tempestiva e completa, sussiste anche il diritto a presentare delle proposte. Resta ancora da definire cosa si intenda con «tutte le questioni inerenti all’igiene».
Al riguardo occorre consultare l’articolo di principio dell’Ordinanza 3 e d’altro canto l’indice di tale Ordinanza:
In particolare l’Ordinanza 3 della LL si occupa dei seguenti punti:
- Costruzione, volume e qualità dell’aria, aerazione, illuminazione, irradiazione solare e termica (Art. 11-15, 17, 18, 20 OLL3 LL)
- Clima (temperatura, umidità) dei locali di lavoro (Art. 16 OLL3 LL)
- Protezione dei non fumatori (Art. 19 OLL3 LL)
- Lavoro all’aperto (Art. 21 OLL3 LL)
- Rumori e vibrazioni (Art. 22 OLL3 LL)
- Ergonomia e allestimento delle postazioni di lavoro (Art. 23+24 OLL3 LL)
- Spostamento di pesi (Art. 25 OLL3 LL)
- Sistemi di videosorveglianza dei lavoratori (Art. 26 OLL3 LL)
- Equipaggiamenti personali di protezione, abiti da lavoro (Art. 27, 28 OLL3 LL)
- Altri aspetti, come gabinetti, spogliatoi, lavabi, docce, locali di soggiorno, locali per donne in gravidanza e in allattamento, bevande, pronto soccorso (Art. 29-36 OLL3 LL)
- Provvedimenti nei confronti della salute psichica e del mobbing (Art. 2 OLL3 LL)
La LL obbliga il datore di lavoro a mettere in opera tutte le misure atte a proteggere la salute dei dipendenti, misure che, in base all’esperienza, sono necessarie, che, in base allo stato della tecnologia, sono utilizzabili e che risultano adeguate alle condizioni dell’azienda (Art. 6 capoverso 1 LL). Il datore di lavoro, in particolare, deve organizzare gli impianti aziendali e strutturare lo svolgimento del lavoro in modo tale che si evitino, nei limiti del possibile, pericoli alla salute e sovraccarichi dei collaboratori (Art. 6 capoverso. 2, LL). Il datore di lavoro deve anche sollecitare i collaboratori alla partecipazione. Questi ultimi sono a loro volta obbligati a sostenere il datore di lavoro nei suoi sforzi (Art. 6 capoverso 3, LL).
I rappresentanti del personale, se vogliono operare in modo attivo solo in questo settore di partecipazione, hanno bisogno di una buona organizzazione e anche di competenze.
Il Segretariato di Stato per l’economia seco ha pubblicato delle ampie indicazioni relative soltanto alle Ordinanze 3 e 4 della legge sul lavoro. Queste indicazioni sono da considerarsi una lettura obbligatoria per i rappresentanti del personale.
Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro per il download