Materia di tutela della salute

Le più ampie possibilità di compartecipazione per i rappresentanti dei lavoratori sono previste nel settore della tutela della salute e della previdenza sanitaria. Pertanto il corrispondente articolo sul diritto di compartecipazione appare piuttosto camuffato sotto il concetto di audizione dei lavoratori.

Art. 6 dell’Ordinanza 3 della LL, Consultazione dei lavoratori
1 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere consultati in maniera ampia e tempestiva su tutte le questioni inerenti all’igiene. Essi hanno diritto di presentare proposte.

2 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere chiamati, su loro richiesta, a partecipare in forma adeguata ad accertamenti ed ispezioni nell’azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informarli sulle disposizioni delle autorità.

Commento: Il testo di legge è molto chiaro al riguardo. Oltre a un’informazione tempestiva e completa, sussiste anche il diritto a presentare delle proposte. Resta ancora da definire cosa si intenda con «tutte le questioni inerenti all’igiene».

Al riguardo occorre consultare l’articolo di principio dell’Ordinanza 3 e d’altro canto l’indice di tale Ordinanza:

LL, Ordinanza 3, Art. 2 Principio
1 Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori, provvedendo segnatamente affinché:

  • vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell’ergonomia e dell’igiene;
  • effetti nocivi e molesti di natura fisica, chimica e biologica, non danneggino la salute;
  • siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni;
  • il lavoro sia organizzato in modo adeguato.

2 I provvedimenti d’igiene richiesti dalle autorità al datore di lavoro devono essere proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura edilizia ed organizzativa dell’azienda.

In particolare l’Ordinanza 3 della LL si occupa dei seguenti punti:

  • Costruzione, volume e qualità dell’aria, aerazione, illuminazione, irradiazione solare e termica (Art. 11-15, 17, 18, 20 OLL3 LL)
  • Clima (temperatura, umidità) dei locali di lavoro (Art. 16 OLL3 LL)
  • Protezione dei non fumatori (Art. 19 OLL3 LL)
  • Lavoro all’aperto (Art. 21 OLL3 LL)
  • Rumori e vibrazioni (Art. 22 OLL3 LL)
  • Ergonomia e allestimento delle postazioni di lavoro (Art. 23+24 OLL3 LL)
  • Spostamento di pesi (Art. 25 OLL3 LL)
  • Sistemi di videosorveglianza dei lavoratori (Art. 26 OLL3 LL)
  • Equipaggiamenti personali di protezione, abiti da lavoro (Art. 27, 28 OLL3 LL)
  • Altri aspetti, come gabinetti, spogliatoi, lavabi, docce, locali di soggiorno, locali per donne in gravidanza e in allattamento, bevande, pronto soccorso (Art. 29-36 OLL3 LL)
  • Provvedimenti nei confronti della salute psichica e del mobbing (Art. 2 OLL3 LL)

La LL obbliga il datore di lavoro a mettere in opera tutte le misure atte a proteggere la salute dei dipendenti, misure che, in base all’esperienza, sono necessarie, che, in base allo stato della tecnologia, sono utilizzabili e che risultano adeguate alle condizioni dell’azienda (Art. 6 capoverso 1 LL). Il datore di lavoro, in particolare, deve organizzare gli impianti aziendali e strutturare lo svolgimento del lavoro in modo tale che si evitino, nei limiti del possibile, pericoli alla salute e sovraccarichi dei collaboratori (Art. 6 capoverso. 2, LL). Il datore di lavoro deve anche sollecitare i collaboratori alla partecipazione. Questi ultimi sono a loro volta obbligati a sostenere il datore di lavoro nei suoi sforzi (Art. 6 capoverso 3, LL).

I rappresentanti del personale, se vogliono operare in modo attivo solo in questo settore di partecipazione, hanno bisogno di una buona organizzazione e anche di competenze.

Il Segretariato di Stato per l’economia seco ha pubblicato delle ampie indicazioni relative soltanto alle Ordinanze 3 e 4 della legge sul lavoro. Queste indicazioni sono da considerarsi una lettura obbligatoria per i rappresentanti del personale.

Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro per il download

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