Diritto all’informazione

Il principio su cui si basa il diritto all’informazione spettante alla rappresentanza dei lavoratori viene così descritto nella legge sulla partecipazione:

Art. 9 Diritto all’informazione
1 La rappresentanza dei lavoratori ha diritto di essere informata in tempo utile e in modo completo su tutti gli affari la cui conoscenza le è necessaria per svolgere adeguatamente i suoi compiti.

2 Il datore di lavoro è tenuto ad informare, almeno una volta all’anno, la rappresentanza dei lavoratori sulle conseguenze, per l’impiego e per i lavoratori stessi, del corso degli affari.

Commento: Nell’interpretazione di questo testo di legge ci si chiede cosa significhi «in tempo utile e in modo completo», oltre che «su tutti gli affari».

In base al commento alla legge sulla partecipazione (Walo C. Ilg, Kommentar über das Bundesgesetz über die Information der Arbeitnehmer in den Betrieben, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1999) si può partire dalle definizioni indicate qui di seguito:

«Un’informazione fornita in tempo utile è un’informazione data per tempo. Un’informazione si considera data per tempo quando essa non anticipa di poco la decisione da prendere ma consente ai rappresentanti del personale di seguire lo sviluppo dell’azienda e in questo modo di comprendere perché la direzione aziendale o operativa prende una data decisione a proposito di una particolare questione».

«Un’informazione si considera completa quando presenta tutti quegli elementi che consentono a una persona, al di fuori del processo decisionale, di giungere al medesimo risultato di chi esprime la volontà».

«Quando si parla di tutti gli affari, si intendono quelli la cui portata interessa i lavoratori o una parte di essi operanti in azienda e presenti nel rapporto di lavoro... Al riguardo occorre fare riferimento alle prassi in uso per i contratti collettivi nazionali di lavoro, in base alle quali questa definizione delle competenze viene compresa in modo molto ampio. Rientra sotto questo punto qualsiasi questione rilevante ai fini operativi».

Quando si parla di tutte le questioni di rilevanza operativa, s’intende che ai rappresentanti dei lavoratori anche dal punto di vista giuridico non può essere taciuta nessuna tematica aziendale.

Come disposizioni minime, diversi testi di legge indicano i seguenti diritti di informazione per i rappresentanti dei lavoratori:

  • Conseguenze del corso degli affari per l’impiego e per i lavoratori stessi (Legge sulla partecipazione, Art. 9)
  • Orario e permessi di lavoro, nonché le relative disposizioni particolari di protezione (LL, Ordinanza 1, Art. 47)
  • Organizzazione dell’orario di lavoro, strutturazione dei piani di lavoro e provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 17e della legge (LL, Ordinanza 1, Art. 70)
  • Ispezioni annunciate e non annunciate delle autorità d’esecuzione, e le istruzioni da esse impartite. (LL, Ordinanza 1, Art. 71)
  • Pericoli connessi alle attività dei lavoratori e i provvedimenti d’igiene volti a prevenirli (LL, Ordinanza 3, Art 5)

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