Diritto collettivo a essere consultati

La legge parla in maniera non omogenea di diritto a venire ascoltati, di diritto a intervenire, di diritto di partecipazione. Per quanto riguarda il diritto a essere ascoltati, si presuppone che i rappresentanti dei lavoratori non godano del diritto di presentare proposte proprie, aspetto che è invece centrale quando si parla del diritto di intervento e di partecipazione.

Il principio della partecipazione sorprendentemente non è presente nella legge sul diritto di espressione, ma nella legge sul lavoro:

LL, Art 48, par. 2:
Il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talune questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se quest’ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente, le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell’azienda.

Commento: Se si prende in considerazione la prassi in materia di partecipazione utilizzata in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro, per diritto collettivo a essere consultati non si deve intendere solo «il diritto ad essere sentiti su talune questioni e a discuterne» ma anche il diritto a sottoporre delle proposte. Alcuni articoli della legge concretizzano anche questo diritto di proposta. Se il diritto all’informazione sopra trattato viene considerato come punto di partenza per un diritto a essere consultati, appare dunque logico che il diritto d’intervento possa essere seriamente garantito dai rappresentanti dei lavoratori solo laddove vi siano le premesse di un’informazione puntuale e completa.

Secondo le norme giuridiche, quali sono i concreti diritti di partecipazione di cui godono i rappresentanti dei lavoratori?

  • Relativamente alle questioni di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’Art. 82 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e a tutte le questioni relative alla tutela del lavoratore e della salute ai sensi dell’articolo 48 della LL;
  • in caso di trasferimento delle aziende ai sensi degli articoli 333 e 333a del CO;
  • in caso di licenziamenti di massa ai sensi degli articoli 335d–335g del CO; sull’adesione a un istituto di previdenza professionale e lo scioglimento di un contratto di adesione;
  • per l’organizzazione del tempo di lavoro e della sistemazione dei piani orari (LL, Art. 48);
  • circa l’introduzione del lavoro serale (il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale) (solo diritti a essere ascoltati, ai sensi della LL, Art. 10)
  • in relazione agli interventi aggiuntivi previsti per il lavoro notturno (LL, Art. 48);
  • e richieste di deroghe in materia di tutela della salute (Ordinanza 3 della LL) determinano il diritto a essere ascoltati e un’esposizione scritta nei confronti delle autorità (LL, Ordinanza 3, Art. 39)

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