In qualità di membro della RP si assume un mandato di rappresentanza d’interessi. Dei conflitti possono essere inevitabili. Pertanto un membro della RP non può essere licenziato, o comunque svantaggiato per via della sua attività di RP.
La Legge sulla partecipazione prevede quanto segue:
LP, Art. 12, Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1 Il datore di lavoro non ha il diritto di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare il loro mandato.
2 Egli non deve sfavorire i rappresentanti dei lavoratori, né durante né dopo il loro mandato, a motivo dell’esercizio di questa attività. Questa protezione spetta anche ai lavoratori che si presentano candidati all’elezione in una rappresentanza dei lavoratori.
CO, Art. 336, capoverso 2, Disdetta abusiva
2 La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a. per l’appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un’associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore;
b. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta;
c. 113 nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3 Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.