La collaborazione non è di per se stessa un fine, bensì un mezzo per conseguire un effetto. Sarebbe errato ritenere che tutte le questioni correlate alla collaborazione debbano essere trattate dalla rappresentanza del personale e/o dal sindacato. Può essere efficiente e utile se il superiore è in grado di trattare in modo diretto determinati contenuti della collaborazione con i suoi lavoratori. L’abilità sta nell’individuare e nel regolamentare in modo vincolante quali contenuti della collaborazione determinino risultati migliori tramite quali forme di collaborazione. Decisivo è il grado in cui la cultura aziendale e della direzione persegue e vive una reale cultura della collaborazione o se vige effettivamente un regime di direzione autoritario.
Esempi di forme dirette di collaborazione:
- Eventi informativi e di dialogo
- Stile di condotta partecipativo e democratico
- Workshop
- Gruppi di lavoro
- Collaborazione ai progetti
- Manifestazioni per grandi gruppi
Ricorrendo a tali forme di collaborazione con una partecipazione diretta dei lavoratori senza la rappresentanza del personale sarebbe possibile definire determinate condizioni quadro nell’accordo per la collaborazione.