Regole del gioco – codice di condotta

La RP è legittimata, ai sensi di legge e sul piano democratico, a rappresentare gli interessi dei lavoratori. Anche laddove il lavoro della RP non fosse soggetto al diritto di impartire delle istruzioni del datore di lavoro, è auspicabile stabilire e convenire alcune regole del gioco per la collaborazione.

In particolare, è altresì molto importante come ci si rapporta con la discrezione e la riservatezza. I datori di lavoro sottolineano spesso che i membri della RP sono soggetti a un obbligo di discrezione. Ciò è vero, però bisogna definire in concreto cosa significa esattamente. Poiché la RP ha l’obbligo di rappresentare e informare i lavoratori. Al fine di poter adempiere a questo mandato di collaborazione, non può succedere che non si possa parlare dei contenuti con i colleghi di lavoro che devono essere rappresentati. Altrimenti il mandato di collaborazione risulterebbe impossibile da adempiere, o i membri della RP rappresenterebbero solo la loro opinione, il che, a sua volta, sarebbe in contrasto con lo scopo e il senso di una RP.

La legge sulla partecipazione prevede la seguente regolamentazione:

LP, Art. 14, Obbligo di discrezione
1 I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto sugli affari concernenti l’esercizio dell’impresa, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nei confronti delle persone estranee all’impresa, in quanto ad esse non sia affidata la tutela degli interessi dei lavoratori.

2 Il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda:
a. gli affari per i quali ciò sia richiesto espressamente, sulla base di interessi legittimi, dal datore di lavoro o dai rappresentanti dei lavoratori;
b. gli affari personali dei lavoratori.

3 I lavoratori che non hanno una propria rappresentanza nell’impresa e che, in virtù dell’articolo 4, esercitano direttamente il diritto all’informazione e il diritto d’essere consultati, nonché le persone estranee all’impresa che possono venire informate nell’ambito del capoverso 1 sono tenuti analogamente all’obbligo di discrezione.

4 Sono altresì tenuti all’obbligo di discrezione i lavoratori che hanno ottenuto informazioni dalla rappresentanza dei lavoratori, in virtù dell’articolo 8.

5 L’obbligo di discrezione sussiste per i rappresentanti dei lavoratori anche dopo la cessazione del mandato.

Il legislatore distingue quindi tra una discrezione relativa e assoluta. In questo senso, nell’ambito della discrezione assoluta, dovrebbe essere presente un legittimo interesse in modo evidente. La modalità di regolamentazione esatta dovrebbe essere oggetto di un accordo concreto tra il comitato direttivo e la RP.

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