La legge sul lavoro ha definito nuovamente due disposizioni concrete sulle possibilità di partecipazione dei rappresentanti del personale. Le principali vengono indicate qui di seguito:
LL, Art. 48, capoverso 1, Diritti di partecipazione
1 I lavoratori o la loro rappresentanza nell’azienda hanno il diritto di essere consultati sulle questioni seguenti:
a. tutti i casi concernenti la protezione della salute;
b. l’organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;
c. i provvedimenti previsti dall’articolo 17 e in caso di lavoro notturno
LL, Art. 17e, Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno
1 Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte è obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l’organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli.
2 Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.