Per determinati orari e lavori il collaboratore interessato deve dare il proprio consenso. Il collaboratore, se non è d’accordo, non può essere impiegato con questo orario o per questo lavoro. Il consenso va ottenuto prima dell’introduzione di un orario (o di un lavoro) particolare. Si ritiene che il collaboratore abbia dato il proprio consenso quando ha firmato il contratto di lavoro e in esso era previsto un orario con lavoro notturno.
Gli affari indicati qui di seguito necessitano del consenso individuale:
LL, Art. 13, Supplemento salariale per il lavoro straordinario
1 Il datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è pagato al personale d’ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile.
2 Se il lavoro straordinario è compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un corrispondente congedo, non è pagato alcun supplemento.
LL, Art. 17, capoverso 6, Lavoro notturno
6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso.
LL, Ordinanza 1, Art. 30, Lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno
1 Il lavoro notturno durante più di sei settimane senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:
a. esso sia necessario per ragioni aziendali;
b. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e
c. nello spazio di 24 settimane, i periodi di lavoro diurno abbiano complessivamente almeno la stessa durata dei periodi di lavoro notturno.
2 Il lavoro notturno durante più di 12 settimane senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:
a. i presupposti giusta l’articolo 29 capoverso 1 lettere a-d siano adempiuti;
b. esso sia indispensabile per ragioni aziendali; e
c. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto.
3 I lavoratori che effettuano lavoro notturno conformemente al capoverso 2:
a. possono essere impiegati al massimo:
- cinque notti su sette consecutive; oppure
- sei notti su nove consecutive; e
b. non possono svolgere lavoro straordinario giusta l’articolo 25 durante i loro giorni di congedo.
4 I presupposti e le condizioni di cui ai capoversi 1–3 non sono applicabili ai lavoratori che svolgono lavoro notturno regolare al massimo durante un’ora situata all’inizio o al termine del lavoro notturno fra le 05.00 e le 06.00 o fra le 23.00 e le 24.00.
LL, Art. 19, capoverso 5, Lavoro domenicale
5 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso.
LL, Art. 20a, Giorni festivi e cerimonie religiose
1 Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.
2 Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. É’ applicabile l’articolo 11.
3 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.
LL, Art. 21, Semigiornata libera settimanale
1 Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero.
2 Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può accordare dette semigiornate in una sola volta per quattro settimane al più, purché la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media.
LL, Ordinanza 1, Art. 16, Ripartizione delle ore di lavoro
1 La settimana ai sensi della legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì, o la notte fra la domenica e il lunedì per i sistemi di lavoro a squadre, e termina la domenica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti il lavoro continuo.
2 La settimana lavorativa del singolo lavoratore non può eccedere cinque giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore.
3 La durata settimanale del lavoro può essere ripartita in modo uniforme o differenziato sui singoli giorni feriali e per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
LL, Art. 25, Rotazione
1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive.
2 Durante il lavoro diurno e serale a due squadre, il lavoratore deve prendere parte uniformemente a entrambi i turni, mentre nel caso di lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello notturno.
3 Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni e gli oneri stabiliti dall’ordinanza, è possibile prolungare la durata di sei settimane oppure rinunciare del tutto all’alternanza delle squadre.
LL, Art. 35a, Occupazione durante la maternità
1 Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.
2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento.
3 Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.
4 Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto.
LL, Art. 36, Lavoratori con responsabilità familiari
1 Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l’educazione dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure.
2 Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo.
3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere un permesso, fino a tre giorni, ai lavoratori che hanno responsabilità familiari per il tempo necessario alle cure dei figli ammalati.
LL, Ordinanza 1, Art. 14, capoverso 4, Servizio di picchetto
4 Modifiche a breve termine nella pianificazione e nella ripartizione del picchetto, con gli interventi che ne risultano, sono possibili soltanto con il consenso dei lavoratori aventi obblighi familiari e sempreché un’altra soluzione non sia accettabile per l’azienda.
LL, Ordinanza 1, Art. 69, Comunicazione degli orari di lavoro e delle disposizioni di protezione
1 I lavoratori vanno chiamati a partecipare alla pianificazione degli orari di lavoro determinanti nell’azienda, quali gli orari usuali degli impieghi, il servizio di picchetto, i piani degli impieghi, gli orari di lavoro autorizzati e le relative modifiche. I lavoratori vanno informati il più presto possibile, di regola due settimane prima di un impiego previsto con i nuovi orari di lavoro, sul momento dell’introduzione concreta degli orari di lavoro determinanti.
2 Sono considerate disposizioni di protezione speciale giusta l’articolo 47 capoverso 1 lettera b della legge le prescrizioni della legge e della presente ordinanza in materia di protezione dei giovani, di maternità e di attribuzione di periodi di riposo compensativi per il lavoro notturno.